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Sez. 3, Sentenza n. 4363 del 16/05/1997 (Rv. 504433 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Documento - Individuabilità - Necessità - Fatto da provare - Esistenza e specificità - Requisito necessario dell'istanza di esibizione - Accoglimento o rigetto - Potere discrezionale del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione.
Stato
decisa il 1997-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504433-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE

L'ordine di esibizione di un documento (art. 210 cod. proc. civ.)- almeno individuabile, se non individuato, e che presuppone un fatto specifico da provare e non già l'ipotetica o generica esistenza di questo, da acclarare o identificare mediante il documento richiesto - è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità né in caso di esercizio positivo, né in quello di esercizio negativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)