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Sez. L, Sentenza n. 2772 del 22/02/2003 (Rv. 560675 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE | Ordine di esibizione di un documento - Potere discrezionale del giudice di merito - Presupposti - Obbligo di motivazione esplicita in ordine all'esercizio di tale potere - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560675-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE

L'ordine di esibizione di un documento ex art. 210 cod. proc. civ., rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, richiede, quale requisito di ammissibilità, la certezza dell'esistenza del documento medesimo e l'indicazione, proveniente dalla parte che sollecita l'ordine, di elementi idonei a renderlo attuabile. Sussistendo tali presupposti, non è necessario che il giudice motivi l'esercizio di tale potere, potendo la legittimità dell'ordine di esibizione desumersi implicitamente dal contesto della motivazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)