Sez. L, Sentenza n. 1971 del 07/04/1981 (Rv. 412663 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INCENTIVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI NEL MERIDIONE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO - PRESUPPOSTO - INCREMENTO DI OCCUPAZIONE IN UN'AZIENDA RISPETTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE AL 30 SETTEMBRE 1968 - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL CONCETTO DI AZIENDA IN SENSO OGGETTIVO - NECESSITA - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA TITOLARITA DELL'AZIENDA MEDESIMA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INCENTIVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI NEL MERIDIONE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO - PRESUPPOSTO - INCREMENTO DI OCCUPAZIONE IN UN'AZIENDA RISPETTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE AL 30 SETTEMBRE 1968 - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL CONCETTO DI AZIENDA IN SENSO OGGETTIVO - NECESSITA - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA TITOLARITA DELL'AZIENDA MEDESIMA - IRRILEVANZA.*
In relazione allo sgravio contributivo aggiuntivo previsto, al fine d'incentivare l'occupazione dei lavoratori nel meridione, dall'art 18 quarto comma, del DL 30 agosto 1968 n 918 (nel testo sostituito dall'art 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n 1089), per stabilire se un incremento di occupazione si sia oppur no verificato in un'azienda rispetto alla situazione esistente al 30 settembre 1968, occorre far riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le eventuali variazioni (sostanziali o formali, apparenti o reali, valide o non valide) intervenute nella titolarita della stessa. (V 3781/80, mass n 407628).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)