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Sez. 6, Sentenza n. 19122 del 02/04/2015 Cc. (dep. 07/05/2015) Rv. 263549 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTIVITÀ DI INDAGINE | Agente infiltrato - Svolgimento di attività riconducibili a quelle previste dall'art. 9 della legge n. 146 del 2006 - Responsabilità penale - Configurabilità - Esclusione - Inutilizzabilità della prova - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263549-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTIVITÀ DI INDAGINE

Quando l'attività concretamente riferibile all'agente sotto copertura o all'interposta persona corrisponde ad una o più fra le operazioni espressamente contemplate dal minisistema normativo di riferimento costituito dall'art. 9 L. 16 marzo 2006, n. 146, deve escludersi sia la configurabilità di ipotesi di responsabilità penale a carico di tali soggetti, sia la sussistenza di situazioni di inutilizzabilità della prova acquisita nel corso della indicata attività.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/2006 num. 146 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)