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Sez. 1, Sentenza n. 5119 del 09/11/1978 (Rv. 394875 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - ASSEGNO BANCARIO PRIVO DEI REQUISITI PRESCRITTI - PROMESSA DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394875-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - ASSEGNO BANCARIO PRIVO DEI REQUISITI PRESCRITTI - PROMESSA DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*

L'assegno bancario, privo di valore cartolare per difetto dei prescritti requisiti, che venga fatto valere dal prenditore come prova documentale del suo credito, deve essere considerato alla stregua di una promessa di pagamento, e, pertanto, in conformita della disciplina di cui all'art 1988 cod civ, implica una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova contraria. (V 340/75, mass n 373573; (V 2354/73, mass n 365695).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)