Sez. 1, Sentenza n. 2165 del 02/03/1987 (Rv. 451390 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - GESTIONE DI IMPRESA ALBERGHIERA - UTILIZZAZIONE IN COMUNE DELLA AZIENDA DI PROPRIETÀ DI UNO SOLO DEI PARTECIPANTI - CONFERIMENTO IN PROPRIETÀ DELLA AZIENDA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - GESTIONE DI IMPRESA ALBERGHIERA - UTILIZZAZIONE IN COMUNE DELLA AZIENDA DI PROPRIETÀ DI UNO SOLO DEI PARTECIPANTI - CONFERIMENTO IN PROPRIETÀ DELLA AZIENDA - ESCLUSIONE.*
Ove la comunione tacita familiare si sia svolta attraverso la gestione di un'impresa alberghiera, l'utilizzazione in comune dell'azienda di proprietà di uno solo dei partecipanti non comporta il conferimento in comunione della proprietà della stessa, essendo sufficiente, per l'Esercizio in comune dell'impresa, anche il conferimento del mero godimento dell'azienda e dovendo, per contro, il conferimento in proprietà di questa essere provato per iscritto a norma dell'art. 2556 cod. civ., oltre che (per la parte relativa all'immobile) essere effettuato per iscritto a pena di nullità. (V 6537/85, mass n 443607; (V 1696/84, mass n 433744; (V 2454/67, mass n 329752).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2556
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)