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Sez. 1, Sentenza n. 1680 del 12/03/1984 (Rv. 433744 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - NOZIONE - FATTISPECIE APPLICATIVE.*
Stato
decisa il 1984-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433744-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - NOZIONE - FATTISPECIE APPLICATIVE.*

Il concetto di ordine pubblico italiano, cui debbono essere conformi le sentenze straniere ai fini della dichiarazione di esecutività nel territorio dello stato, consiste nel complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici, e con tali principi non è certamente in contrasto né il richiamo fatto dalla sentenza da delibare all'istituto del mandato apparente, né il riconoscimento a favore dell'attore della qualità di lavoratore subordinato e dei correlativi diritti, né la mera difformità rispetto all'ordinamento italiano delle norme che nel sistema straniero disciplinano l'Onere della prova ed il libero convincimento del giudice, né l'accoglimento di domande nuove che si assumono tardivamente proposte in corso di causa, né le statuizioni relative alla decorrenza degli interessi sui crediti riconosciuti a favore dell'attore. (V 543/80, mass n 403935; (V 3073/79, mass n 399426; (V 44/76, mass n 378667).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 27, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)