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Sez. 3, Sentenza n. 6709 del 04/08/1987 (Rv. 454928 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ANCHE AI FINI DELLA DECADENZA DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DALLA PROROGA LEGALE - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454928-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ANCHE AI FINI DELLA DECADENZA DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DALLA PROROGA LEGALE - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In materia di contratti agrari, l'inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto di affitto e la decadenza dell'affittuario coltivatore diretto dalla proroga legale, è solo quello grave - sia sulla base dell'art. 4 del d.l.lt. 5 aprile 1945 n. 157 che dell'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (contenente la nuova normativa sui patti agrari) - cioè quello che, superando il criterio rilevante ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., incide in misura superiore alla norma sull'attuazione del rapporto. La valutazione dell'importanza di tale inadempimento, da effettuarsi in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo ed alla fedeltà nella esecuzione del contratto, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in Sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata, esente da vizi logici ed errori giuridici. (V 6255/84, mass n 437881; (V 1870/83, mass n 426718).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4 lett. A, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)