Sez. 3, Sentenza n. 1870 del 12/03/1983 (Rv. 426718 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - PLURIME INADEMPIENZE DELL'AFFITTUARIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - PLURIME INADEMPIENZE DELL'AFFITTUARIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Ai fini della risoluzione del contratto di affitto agrario per inadempimento dell'affittuario, la gravità dell'inadempimento, richiesta dagli artt. 4 del d. l. lt. 5 aprile 1945 n. 157 e 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (recante la nuova normativa sui patti agrari), va affermata, nell'ipotesi di plurime inadempienze dell'affittuario medesimo, quando da una valutazione non isolata ma unitaria delle varie violazioni emerga un comportamento complessivo idoneo a ledere in maniera rilevante l'interesse del concedente e tale da costituire un notevole ostacolo alla prosecuzione del rapporto. (V 4048/81, mass n 414701; (V 1460/80, mass n 405005).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)