Sez. 3, Sentenza n. 22859 del 30/10/2007 (Rv. 600190 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Spettanza - Condizioni - Iscrizione nel relativo ruolo - Necessità - Società iscritta nel ruolo previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n,. 39 - Prova dell'iscrizione di un suo rappresentate legale nei ruoli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 253 per l'esercizio della mediazione in nome della società - Ammissibilità - Art. 345 cod. proc. civ. (previgente) - Principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111, primo e secondo comma, Costituzione.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, legge 3 febbraio 1989, chi poteva esercitare l'attività di mediazione prima dell'entrata in vigore della stessa legge, perché iscritto nei ruoli di cui all'art. 2 della legge n. 253 del 1958, doveva essere iscritto nel ruolo previsto dalla nuova legge, sicché, sin dall'entrata in vigore della legge n. 39 del 1989, poteva continuare a svolgere l'attività, chiedendo l'iscrizione nei nuovi ruoli, sino a quando tale iscrizione non gli fosse stata rifiutata per una legittima ragione. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di condanna al pagamento della provvigione per la mediazione svolta dalla società attrice per non aver questa dato prova di versare già prima dell'entrata in vigore della legge n. 39 del 1989 nella condizione di poter esercitare l'attività di mediazione, tramite un suo rappresentante legale iscritto nel precedente ruolo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 21/03/1958 num. 253, Legge 03/02/1989 num. 39 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 1, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)