Sez. 5, Ordinanza n. 6088 del 15/03/2011 (Rv. 617449 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Notifica dell'avviso di accertamento - Termine dilatorio di sessanta giorni dall'emissione dei verbali di accesso ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Rispetto - Necessità - Ragioni - Omissione - Conseguenze - Contenuto del verbale - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
La notifica dell'avviso di accertamento non può avvenire nei confronti del contribuente prima che, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, siano decorsi - di regola e salvo casi di particolare e motivata urgenza - sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, potendo entro tale termine, da considerare perentorio e a sua garanzia, il contribuente comunicare osservazioni e richieste; né è rilevante il contenuto del predetto verbale, poiché se anche esso, come nella specie, non contenga contestazioni, potrebbe comunque dare luogo alla emissione di avvisi di accertamento.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)