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Sez. 5, Sentenza n. 11944 del 13/07/2012 (Rv. 623381 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Esonero dall'osservanza del termine di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 - Requisito dell'urgenza - Enunciazione della ragione determinativa dell'urgenza nell'avviso di accertamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623381-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di avviso di accertamento, l'esonero dall'osservanza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, opera in presenza del requisito dell'urgenza dell'emissione dell'atto, anche se in questo non sia enunciato il fatto determinativo dell'urgenza, poiché, a norma dell'art. 7 della legge citata, l'obbligo di motivazione si riferisce esclusivamente alle ragioni della pretesa tributaria, ma non anche ai tempi di emanazione dei provvedimenti impositivi o alle regole procedimentali. (Fattispecie nella quale l'esigenza di provvedere senza ritardo emergeva dall'adozione dell'atto in prossimità del decorso del termine di decadenza di cui all'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione ad un periodo di imposta).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)