Sez. 5, Sentenza n. 16999 del 05/10/2012 (Rv. 624094 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Notifica - Termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale - Nullità - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
L'avviso di accertamento emesso in violazione della previsione di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che prevede il termine dilatorio di sessanta giorni salvo i casi di particolare e motivata urgenza, è affetto da nullità, in applicazione degli artt. 7, comma primo, della legge n. 212 del 2000, 3 e 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, 42, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 56, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Né l'invalidità è esclusa se il contribuente abbia già presentato osservazioni, poiché, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, solo lo spirare del termine ivi previsto consuma la facoltà di esporre osservazioni e richieste all'Ufficio impositore.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 septies CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 26/10/1973 num. 633 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)