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Sez. 3, Sentenza n. 3286 del 11/06/1979 (Rv. 399676 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - REVOCAZIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399676-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - REVOCAZIONE - APPLICABILITA.*

Il travisamento dei fatti non puo costituire motivo di ricorso per Cassazione poiche, risolvendosi nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli Atti del processo, costituisce un errore denunciabile col mezzo della revocazione ex art 395 n 4 cod proc civ non trattandosi di viziato apprezzamento delle risultanze processuali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)