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Sez. U, Sentenza n. 7934 del 29/03/2013 (Rv. 625660 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Esimente di cui all'art. 3 - Bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Contenuto ed ambito di applicazione - Sindacato in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2013-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625660-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

La previsione di cui all'art. 3-bis del d.lgs 23 febbraio 2006, n. 109 (aggiunta dall'art. 1 della legge 24 ottobre 2006, n. 269), secondo cui l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, risulta applicabile - sia per il suo tenore letterale che per la sua collocazione sistematica - a tutte le ipotesi illecito disciplinare, allorché la fattispecie tipica risulta essere stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che costituisce compito esclusivo della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico, fermo restando che un'esplicita motivazione non risulta neppure necessaria quando l'incolpato abbia omesso di sollecitarla.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)