Sez. U, Sentenza n. 14665 del 05/07/2011 (Rv. 617767 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Giudice disciplinare - Motivazione sulla mancata qualifica di scarsa rilevanza del fatto - Obbligo - Insussistenza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, l'esimente di cui all'art. 3-bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, presuppone che la fattispecie tipica si sia realizzata ma che, per particolari circostanze, anche non riferibili all'incolpato, il fatto risulti di scarsa rilevanza ed il giudice disciplinare (specie se non sollecitato da specifica richiesta) non è tenuto ad esporre le ragioni per le quali non abbia ritenuto il fatto di scarsa rilevanza e, quindi, non abbia considerato tale esimente, per la cui applicazione è necessario che l' incolpato eccepisca e provi (o che comunque risulti) che il fatto del quale lo stesso è (stato giudicato) responsabile sia effettivamente di scarsa rilevanza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)