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Sez. 3, Sentenza n. 1946 del 10/02/2003 (Rv. 560348 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Natura conservativa o novativa - Distinzione - Criteri - Comune volontà delle parti di dare vita ad un nuovo rapporto - Necessità - Sufficienza - Accertamento - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di transazione stipulata nel corso di un giudizio di impugnazione del licenziamento di un lavoratore subordinato.
Stato
decisa il 2003-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560348-01

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La transazione, modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente, può avere efficacia novativa e determinare l'estinzione del rapporto precedente, qualora sussista in tal senso un'espressa manifestazione di volontà delle parti, in quanto esse abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni giuridiche; il relativo accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ovvero se non sia sorretto da una motivazione congrua, logica e completa. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che - riconoscendo efficacia novativa alla transazione stipulata da un dirigente di un'impresa industriale con il proprio datore di lavoro nel corso di un giudizio di impugnazione del licenziamento, con la quale le parti avevano convenuto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed il secondo si era obbligato a pagare una somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni da lesione dell'immagine sofferti per la cessazione del rapporto - aveva escluso che il credito del dirigente derivante dalla transazione costituisse un credito per risarcimento del danno da licenziamento illegittimo e, conseguentemente, che esso potesse essere collocato in via privilegiata ex art. 2751 - bis, n. 1, cod. civ., nello stato passivo del fallimento del datore di lavoro, dichiarato successivamente alla stipula del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2751 bis com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)