Sez. L, Sentenza n. 11459 del 19/06/2004 (Rv. 573748 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni civili e amministrative in materia di previdenza e assistenza - Art. 116 legge n. 388/2000 - Retroattività - Esclusione - Fondamento - Limiti temporali di applicabilità - Individuazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole; pertanto, l'art. 116, dodicesimo comma della legge n. 388 del 2000, che ha abolito "tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria", non opera retroattivamente; tuttavia, poiché la norma fa riferimento non alle condotte ma alla manifestazione della "potestas puniendi" della pubblica autorità, risultano rimosse le sanzioni amministrative relative ad infrazioni contestate dopo l'entrata in vigore della nuova legge ed è a tale momento, coincidente con la comunicazione dell'ordinanza ingiunzione, che deve farsi riferimento per risolvere il problema dell'ambito temporale di applicabilità della nuova normativa. Altrettanto vale con riguardo all'art. 116 comma quindicesimo lett. a) della stessa legge, concernente l'applicabilità di una riduzione delle sanzioni civili in alcune ipotesi di mancato e ritardato pagamento dei contributi o premi.
Riferimenti normativi: Legge 22/12/2000 num. 388 art. 116, Legge 23/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)