Sez. 4, Sentenza n. 2838 del 20/11/2008 Ud. (dep. 22/01/2009) Rv. 242492 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Certificato medico - Dubbi sull'effettiva attendibilità - Valutazione del giudice - Obbligo di disporre visita fiscale di controllo - Necessità - Fattispecie.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO
In caso di dubbio sull'attendibilità del certificato medico comprovante l'impedimento a comparire, il giudice, prima di valutarne negativamente la sussistenza, è tenuto a disporre una vista fiscale di controllo per accertare l'effettiva incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con la partecipazione all'udienza. (Nella fattispecie il giudice d'appello aveva disatteso la certificazione medica attestante un effettivo assoluto impedimento a comparire rilevando l'illeggibilità della firma del medico che l'aveva sottoscritta e l'assenza di qualsiasi indicazione che lo qualificasse, ignorando al contempo che la stessa certificazione era stata redatta sulla carta intestata di una casa di cura e utilizzando in maniera appropriata il linguaggio medico).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)