Sez. 2, Sentenza n. 12948 del 05/03/2004 Ud. (dep. 17/03/2004) Rv. 228637 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Legittimo impedimento - Ragioni di salute documentate in certificato medico - Obblighi del giudice - Fattispecie.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO
Nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, il giudice deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo. Ne consegue che egli può pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo con adeguata valutazione del referto, la rilevanza del male da cui si afferma colpito l'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza dichiarativa della contumacia pur risultando l'imputato affetto da sindrome influenzale con temperatura di 39, 1.ò, in quanto la Corte d'appello aveva escluso l'assoluto impedimento a comparire sul rilievo che non sarebbe stato possibile effettuare una visita fiscale per mancata indicazione del luogo della visita, non sarebbe stata attestata l'impossibilità di deambulazione e lo stato febbrile avrebbe potuto essere risolto con antipiretici).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)