Sez. L, Sentenza n. 6421 del 03/11/1986 (Rv. 448602 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ - CARATTERE GENERALE - ESCLUSIONE - PREVALENZA DELL'AUTONOMIA PRIVATA NELLA DETERMINAZIONE DELLA NATURA RETRIBUTIVA DI SINGOLI COMPENSI - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DELLA INDENNITÀ DI MENSA E VESTIARIO NEL TRATTAMENTO PER MALATTIA ED INFORTUNIO, PER PERMESSI SINDACALI O DI STUDIO E PER LA PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEE ALLA STREGUA DEL C.C.N.L. APPLICABILE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ - CARATTERE GENERALE - ESCLUSIONE - PREVALENZA DELL'AUTONOMIA PRIVATA NELLA DETERMINAZIONE DELLA NATURA RETRIBUTIVA DI SINGOLI COMPENSI - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DELLA INDENNITÀ DI MENSA E VESTIARIO NEL TRATTAMENTO PER MALATTIA ED INFORTUNIO, PER PERMESSI SINDACALI O DI STUDIO E PER LA PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEE ALLA STREGUA DEL C.C.N.L. APPLICABILE.*
Il principio della cosiddetta omnicomprensività della retribuzione, con inclusione cioè di ogni compenso avente carattere di continuità, obbligatorietà e predeterminatezza, il quale è adottato dal legislatore per il calcolo delle indennità di preavviso e di anzianità (art. 2121 cod. civ.) non ha valore di regola generale dell'ordinamento, limitativa dell'autonomia privata, e non osta a che questa, nel rispetto dei precetti fissati dallo art. 36 cost., in tema di quantità della retribuzione, dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, disponga di non includere lo stesso nel calcolo della retribuzione rilevante per altri istituti contrattuali, od anche legali, laddove manchi una norma che imponga di commisurarlo a tutti gli elementi della retribuzione, specificamente considerati. (principio affermato con riferimento alla computabilità della indennità di mensa e vestiario - quale prevista dal CCNL 19 aprile 1973 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata - nella retribuzione da prendere a base per la Determinazione del trattamento spettante per malattia ed infortunio, per permessi sindacali o di studio, per la partecipazione ad assemblee). (V 4418/84, mass n 436312; (Conf 1231/85, mass n 439345).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 19/04/1973
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)