Sez. L, Sentenza n. 1231 del 13/02/1985 (Rv. 439345 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA COSIDDETTA OMNICOMPRENSIVITÀ - INSUSSISTENZA - LIMITI - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA COSIDDETTA OMNICOMPRENSIVITÀ - INSUSSISTENZA - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Il principio della cosiddetta omnicomprensività della retribuzione, con inclusione cioè di ogni compenso avente carattere di continuità, obbligatorietà e predeterminatezza, il quale è adottato dal legislatore per il calcolo delle indennità di preavviso e di anzianità (art. 2121 cod. civ.) non ha valore di regola generale dell'ordinamento, limitativa dell'autonomia privata, e non osta a che questa, nel rispetto dei precetti fissati dall'art. 36 cost., in tema di quantità della retribuzione, dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, disponga di non includere lo stesso nel calcolo della retribuzione rilevante per altri istituti contrattuali, od anche legali, laddove manchi una norma che imponga di commisurarlo a tutti gli elementi della retribuzione, specificamente considerati. (V 4418/84, mass n 436313; (V 1075/84, mass n 433232; (V 4148/82, mass n 422123; (V 5887/81, mass n 416639).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)