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Sez. L, Sentenza n. 5275 del 15/06/1987 (Rv. 453853 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONE IN MODO FISSO E CONTINUATO - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453853-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONE IN MODO FISSO E CONTINUATO - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA - INAMMISSIBILITÀ.*

Anche quando il lavoro straordinario venga prestato in modo fisso e continuativo, la prestazione resa oltre l'orario normale non perde il suo carattere di straordinarietà ed il relativo compenso non diviene, per questo solo fatto, parte della retribuzione ordinaria, con la conseguenza che, non essendovi nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, il compenso medesimo, salva la dimostrazione di una diversa volontà contrattuale di natura individuale o collettiva, non può essere incluso nella retribuzione ordinaria da prendere a base per la Determinazione di altri istituti economici. (V 7592/86, mass n 449617; (V 6421/86, mass n 448602; (V 4418/84, mass n 436313).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)