diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2822 del 25/07/1969 (Rv. 342621 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - AGGRAVAMENTI NEL CORSO DELLA FASE GIUDIZIARIA DELLA DENUNCIATA INFERMITA - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1969-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342621-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - AGGRAVAMENTI NEL CORSO DELLA FASE GIUDIZIARIA DELLA DENUNCIATA INFERMITA - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*

In tema di pensione di invalidita, l'aggravamento dell'infermita denunciata deve essere preso in considerazione anche se verificatosi nella fase giudiziaria susseguente al procedimento amministrativo. Quando il grado di invalidita pensionabile venga a verificarsi e ad essere accertato nel corso del processo la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tali condizioni si siano realizzate. (V. 806-69, massima n. 339135 531-69, massima n. 338676).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)