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Sez. 2, Sentenza n. 925 del 03/04/1973 (Rv. 363292 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1973-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363292-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*

In tema di pensione di invalidita, l'aggravamento sopravvenuto nel corso del giudizio per naturale evoluzione delle condizioni patologiche denunciate all'INPS da parte dell'assicurato, deve essere preso in esame e valutato per stabilire l'incidenza attuale dell'invalidita sulla capacita di guadagno del lavoratore; e qualora, a seguito dell'aggravamento, lo stato invalidante abbia raggiunto i limiti legali, il diritto alla pensione di invalidita deve essere riconosciuto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'accertamento contenzioso anziche dalla data di presentazione della domanda amministrativa, perche e da quel momento che si e costituito lo stato di incapacita di guadagno. (V 1318/70, mass n 347033; 460/70, mass n 345459; (V 3197/69, mass n 343191; 2822/69, mass n 342621; (V 2679/69, mass n 342350; 806/69, mass n 339135; (V 531/69, mass n 338676).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)