Sez. 3, Sentenza n. 13387 del 08/06/2007 (Rv. 597093 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Riconoscimento giudiziale del diritto - Trasferimento del bene - Versamento del prezzo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento - "Condicio iuris" - Configurabilità - Rifiuto del retrattato di ricevere il prezzo - Offerta reale - Necessità - Conseguenze - Irrilevanza dell' offerta del prezzo, non accettata, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del diritto.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In caso di accertamento giudiziale della sussistenza del diritto di riscatto di un fondo rustico, il trasferimento della proprietà di esso è sospensivamente condizionato, a norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come autenticamente interpretato dall' articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2, all'effettivo versamento del prezzo al retrattato o, in caso di rifiuto di costui, all'offerta reale, a norma deglìartt. 1209 e segg. cod. civ., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta detto diritto; poiché eventuali offerte del prezzo prima di tale data, non accettate dal retrattato, sono irrilevanti ai fini del predetto trasferimento, il retraente che, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il suo diritto di retratto, abbia offerto il prezzo dovuto, non accettato dalla controparte, ha l'onere di fare un'altra offerta del corrispettivo dovuto (e in caso di rifiuto anche di questa, promuovere giudizio ex art. 1210 cod.civ.) o di promuovere, entro il detto termine di tre mesi, il giudizio per la convalida della precedente offerta, nel qual caso il giudice sarà tenuto a verificare se siano state rispettate puntualmente tutte le prescrizioni di cui all'art. 1207 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1210, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)