Sez. 3, Sentenza n. 1374 del 22/02/1996 (Rv. 495963 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Effetto - Acquisto diretto dell'immobile del proprietario venditore - Condizione sospensiva - Effettivo pagamento del prezzo - Configurabilità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
In tema di contratti agrari, l'acquisto diretto da parte del retraente, dell'immobile dal proprietario venditore - acquisto che si verifica "ipso jure" per effetto della dichiarazione di riscatto, atto unilaterale recettizio, da parte dell'avente diritto - è sottoposta alla condizione sospensiva dell'effettivo pagamento del prezzo o, nel caso di rifiuto anche pretestuoso del retrattato, dell'offerta reale e del deposito liberatorio della somma dovuta nel termine di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965, salvo che il rifiuto pretestuoso non sia avvenuto nell'imminente scadenza di esso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1210, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)