Sez. L, Sentenza n. 3683 del 30/05/1986 (Rv. 446568 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITE DI AMMISSIBILITÀ - INDICAZIONE NELL'ATTO DI DI APPELLO - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITE DI AMMISSIBILITÀ - INDICAZIONE NELL'ATTO DI DI APPELLO - NECESSITÀ.*
Nelle controversie individuali di lavoro ed in relazione al giudizio di primo grado, ancorché una sanzione di decadenza si trovi espressamente comminata dall'art. 416 cod. proc. civ. soltanto per il convenuto che non indichi nella memoria difensiva specificamente i mezzi di prova quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare, identica sanzione opera anche nei confronti del ricorrente che non assolva siffatto Onere di specificazione nonché di produzione di prove documentali contestualmente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio, giusto il combinato disposto dagli artt. 414 e 420 cod. proc. civ., dal quale emerge, sia pure indirettamente, il carattere cogente e perentorio dell'Onere stesso. (Conf 3521/85, mass n 441142; (Conf 4895/81, mass n 415627).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)