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Sez. L, Sentenza n. 4896 del 11/08/1981 (Rv. 415627 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - SPECIFICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA E PRODUZIONE CONTESTUALE DI PROVE DOCUMENTALI - ONERE DELL'ATTORE - CONFIGURABILITA - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1981-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415627-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - SPECIFICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA E PRODUZIONE CONTESTUALE DI PROVE DOCUMENTALI - ONERE DELL'ATTORE - CONFIGURABILITA - FONDAMENTO.*

Nelle controversie individuali di lavoro ed in relazione al giudizio di primo grado, ancorche una sanzione di decadenza si trovi espressamente comminata dall'art 416 cod proc civ soltanto per il convenuto che non indichi nella memoria difensiva specificamente 'i mezzi di prova quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositarè, identica sanzione opera anche nei confronti del ricorrente che non assolva siffatto Onere di specificazione nonche di produzione di prove documentali contestualmente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio, giusto il combinato disposto dagli artt 414 e 420 cod proc civ, dal quale emerge, sia pure indirettamente, il carattere cogente e perentorio dell'Onere stesso, la cui inosservanza, salva restando la possibilita di modificare le istanze ove ricorrano giusti motivi e con la previa autorizzazione del giudice (art 420, primo comma ultima parte cod proc civ) impedisce, cosi all'attore, come al convenuto, di dolersi del mancato Esercizio del potere del giudice di ammissione d'ufficio delle prove, non potendo tale potere sopravvivere a preclusioni gia verificatesi nel corso del processo. (V 2331/80, mass n 405902; (V 6324/79, mass n 403051).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)