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Sez. L, Sentenza n. 3524 del 12/06/1985 (Rv. 441142 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA NELL'ATTO INTRODUTTIVO - ONERE DEL RICORRENTE A PENA DI DECADENZA - RICHIESTA DI ASSUNZIONE DI NUOVE E DIVERSE PROVE IN APPELLO - DIVIETO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441142-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA NELL'ATTO INTRODUTTIVO - ONERE DEL RICORRENTE A PENA DI DECADENZA - RICHIESTA DI ASSUNZIONE DI NUOVE E DIVERSE PROVE IN APPELLO - DIVIETO - LIMITI.*

Nelle controversie di lavoro il ricorrente - al pari del resistente - è tenuto a pena di decadenza (che, benché espressamente comminata solo per il resistente, deve ritenersi sussistente anche per il ricorrente, perché presupposta nelle preclusioni previste dall'art. 420 cod. proc. civ.) ad indicare nell'atto introduttivo del giudizio i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, né nel giudizio d'appello può chiedere l'assunzione di nuove e diverse prove stante il divieto sancito dall'art. 437 cod. proc. civ., il quale soffre un'eccezione soltanto nell'ipotesi in cui mezzi di prova dedotti dalle parti o disponibili d'ufficio siano ritenuti dal giudice d'appello non soltanto rilevanti, perché astrattamente idonei a dimostrare la fondatezza della domanda o dell'eccezione, ma altresì indispensabili per la conoscenza di un fatto determinante per la decisione della controversia. (V 4896/81, mass n 415627; (V 2331/80, mass n 405902; (V 6324/79, mass n 403051).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)