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Sez. 3, Sentenza n. 6050 del 19/11/1979 (Rv. 402754 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO SUL PRESUPPOSTO DELL'INDEBITA MAGGIORAZIONE DI ESSO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402754-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO SUL PRESUPPOSTO DELL'INDEBITA MAGGIORAZIONE DI ESSO - INAMMISSIBILITA.*

Il conduttore non puo sospendere, in tutto o in parte, il pagamento del canone di locazione in base all'assunto dell'indebita maggiorazione di esso, se questa non sia stata previamente accertata in giudizio: in tal caso egli versa in stato di inadempimento colpevole, avendo il dovere di rivolgersi al giudice per la Determinazione del canone dovuto e non essendogli consentito farsi giustizia da se. (Conf 3141/76, mass n 381916; (Conf 2151/73, mass n 365371; (Conf 760/72, mass n 356912).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)