Sez. 1, Sentenza n. 18404 del 24/08/2006 (Rv. 591794 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Trasporto - Compilazione del formulario di accompagnamento - Obbligo d'indicare l'origine, la tipologia e la quantità dei rifiuti - Configurabilità in data anteriore all'entrata in vigore del d.m. 1° aprile 1998 - Violazione - Illecito amministrativo - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione della disciplina dei rifiuti, l'inadempimento dell'obbligo, previsto dall'art. 15 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, di individuare l'origine, la tipologia e la quantità dei rifiuti nel formulario destinato ad accompagnarli durante il trasporto, è configurabile (senza che possa ipotizzarsi un contrasto con il principio di irretroattività posto dall'art. 1 della legge 24 novembre 1989, n. 681) anche in riferimento ad omissioni verificatesi in epoca anteriore all'emanazione del d.m. 1° aprile 1998, che ha definito le caratteristiche del predetto formulario, dovendo quest'ultimo essere redatto sulla base delle indicazioni contenute nel d.m. 5 settembre 1994, ai sensi dell'art. 57, comma primo, del d.lgs. n. 22 cit., il quale prevedeva che fino all'emanazione delle norme di attuazione rimanessero in vigore le norme regolamentari e tecniche che disciplinavano anteriormente la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 57 CORTE COST., DM Ambiente 05/09/1994, DM Ambiente 01/04/1998, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)