Sez. 2, Sentenza n. 25933 del 29/11/2005 (Rv. 585675 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Disciplina del trasporto dei rifiuti - Art.15 d.lgs. n.22 del 1997 - Nozione di rifiuto - Intenzione di riutilizzazione della sostanza - Normale irrilevanza - Eccezione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di violazione dell'art.15 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, che, ai fini del trasporto dei rifiuti, prescrive la predisposizione di un apposito formulario per la loro identificazione, per rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza di cui il produttore o il detentore si disfa, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o il suo recupero, ovvero con l'intenzione di riutilizzarla, a meno che, in quest'ultima ipotesi, non si tratti di sostanza immediatamente utilizzabile come materia prima, cioè senza necessità di alcun preventivo trattamento.
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)