diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 244 del 03/02/1971 (Rv. 349688 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNALI - DEL DIRITTO DEI COMMERCIANTI - PRESUNZIONE DI PAGAMENTO - APPLICABILITA - LIMITI - CREDITO VERSO UN COMUNE IN FORZA DI CONTRATTO SCRITTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349688-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNALI - DEL DIRITTO DEI COMMERCIANTI - PRESUNZIONE DI PAGAMENTO - APPLICABILITA - LIMITI - CREDITO VERSO UN COMUNE IN FORZA DI CONTRATTO SCRITTO - ESCLUSIONE.*

La presunzione di pagamento derivante dalla prescrizione breve di cui all'art 2955 n 5 cod civ, va applicata limitatamente a quei rapporti tipici della vita quotidiana che si svolgono senza formalita tra commercianti al minuto e consumatori, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione e senza rilascio di cambiali. In conseguenza esula dalla previsione della norma il credito nascente verso un comune da un contratto scritto stipulato da esso comunè cio perche il comuni per gli artt 324 e 325 RD 3 marzo 1934, n 383, puo pagare soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza di ogni pagamento.*

Riferimenti normativi: Legge 03/03/1934 num. 383 art. 325, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 324, Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)