diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3708 del 30/11/2011 Ud. (dep. 30/01/2012) Rv. 252945 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Responsabilità degli amministratori - Criteri - Individuazione.
Stato
decisa il 2011-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252945-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di reati societari e fallimentari, gli amministratori - pur a seguito della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003, che ha modificato l'art. 2392 cod. civ., riducendo gli oneri e le responsabilità degli amministratori senza delega - sono penalmente responsabili, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., per la commissione degli eventi che vengono a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvedono ad impedire; detta responsabilità può derivare dalla dimostrazione della presenza di segnali significativi in relazione all'evento illecito, nonché del grado di anormalità di questi sintomi. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello, in conferma della decisione del giudice di primo grado, ha affermato la responsabilità degli amministratori di una società, nella specie un istituto bancario, in ordine ai reati di concorso in bancarotta, motivando congruamente, con l'indicazione puntuale dei predetti segnali, sulla consapevolezza di questi ultimi in relazione alle condotte illecite poste in essere dal direttore e dal presidente, condotte che contribuivano ad avallare mediante ratifica delle stesse).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)