Sez. 5, Sentenza n. 7556 del 28/11/2012 Ud. (dep. 15/02/2013) Rv. 254653 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Bancarotta per distrazione - Concorso, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., dell'amministratore di società diversa da quella fallita - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
In tema di bancarotta per distrazione, non è configurabile la responsabilità dell'amministratore di una società diversa da quella fallita nel reato proprio, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., la quale, integrata dalla posizione di garanzia, ex art. 2392 cod.civ., è invocabile solo con riferimento agli atti di gestione della società amministrata e non può invece estendersi ad atti compiuti da amministratori di società terze. Ne consegue che l'amministratore di una società diversa da quella fallita può concorrere quale "extraneus" nel reato solo mediante una partecipazione attiva.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)