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Sez. 5, Sentenza n. 21581 del 28/04/2009 Cc. (dep. 25/05/2009) Rv. 243889 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Qualifica di presidente della società, in presenza di amministratori con delega - Criteri di responsabilità a seguito della riforma societaria introdotta con il D.Lgs n. 6 del 2003.
Stato
decisa il 2009-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243889-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di reati societari, la previsione di cui all'art. 2381 cod. civ. - introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003 che ha modificato l'art. 2392 cod. civ. - riduce gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega; tuttavia, l'amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., per la commissione dell'evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire. Pertanto, la responsabilità può derivare dalla dimostrazione della presenza di segnali significativi in relazione all'evento illecito nonché del grado di anormalità di questi sintomi, non in linea assoluta ma per l'amministratore privo di delega. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione di non luogo a procedere - un giudizio che deve essere di natura eminentemente prognostica - con cui il G.u.p. ha escluso la responsabilità del presidente di una S.p.A. - in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale - sulla base del rilevo dell'attività svolta dai titolari delle deleghe e del dato meramente cronologico della cessazione dalla carica di presidente della società, senza peraltro motivare su diverse emergenza processuali evidenzianti detti segnali di anormalità indicate dal P.M. a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)