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Sez. 3, Sentenza n. 965 del 03/02/1987 (Rv. 450594 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - PRESUPPOSTO - CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO SU AREA PUBBLICA OVVERO ADIBITA AL TRAFFICO - NECESSITÀ - INCIDENTE IN UN'AREA PRIVATA - INAPPLICABILITÀ DELLA PRESUNZIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450594-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - PRESUPPOSTO - CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO SU AREA PUBBLICA OVVERO ADIBITA AL TRAFFICO - NECESSITÀ - INCIDENTE IN UN'AREA PRIVATA - INAPPLICABILITÀ DELLA PRESUNZIONE.*

Perché sorga ed operi la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., a carico del conducente del veicolo e la conseguente responsabilità del proprietario, è necessario che ricorra il presupposto della circolazione del veicolo su una strada pubblica o su una strada privata soggetta ad uso pubblico o comunque adibita al traffico di pedoni o di veicoli. Pertanto non è applicabile la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., nel caso in cui non ricorra il detto presupposto ed il danno sia stato prodotto dal semplice spostamento di un veicolo su un'area privata, nella quale non esista traffico ed una circolazione di veicoli. (Conf 2885/77, mass n 386458; (Conf 2997/73, mass n 366678).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)