Sez. L, Sentenza n. 1067 del 19/02/1982 (Rv. 418935 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST -CORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - AZIONE GIUDIZIARIA EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - SODDISFACIMENTO DI PRETESE CONTRATTUALI DEL SINGOLO DIPENDENTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST -CORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - AZIONE GIUDIZIARIA EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - SODDISFACIMENTO DI PRETESE CONTRATTUALI DEL SINGOLO DIPENDENTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Nella repressione della condotta antisindacale, il fondamento dell'Azione riposa sulla violazione di norme costituzionali, o, quanto meno, generali dell'ordinamento, non di diritti o, comunque, di posizioni giuridiche di origine contrattuale, cui si riferisce, invece, esclusivamente la normale tutela individuale del lavoratore; pertanto, con l'Azione giudiziaria promossa ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 - non essendo questa diretta alla tutela degli interessi dei lavoratori licenziati, ancorché tali interessi siano lesi contestualmente dall'attentato alla funzionalità del Sindacato - non è possibile conseguire il soddisfacimento di pretese contrattuali (di natura patrimoniale o morale) del singolo lavoratore dipendente, ma è dato soltanto ottenere la rimozione, nell'interesse del Sindacato attore, della condotta lesiva delle prerogative giuridiche di questo ultimo, con l'ulteriore conseguenza che, di regola, per ottenere la piena soddisfazione dei diversi interessi, è necessario l'esperimento parallelo dell'Azione sindacale (art. 28 citato) e dell'Azione contrattuale secondo la previsione dell'art. 409 cod. proc. civ.. (V 1050/76, mass n 379721; (Conf 2573/80, mass n 406309).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)