Sez. 1, Sentenza n. 1990 del 08/07/1974 (Rv. 370246 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MODIFICAZIONE - DOMANDA NUOVA - CONDIZIONI. *
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MODIFICAZIONE - DOMANDA NUOVA - CONDIZIONI. *
Costituisce domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello, quella con cui si faccia valere una diversa pretesa che alteri i presupposti della domanda originaria e modifichi interamente i termini della controversia, introducendo un piu ampio petitum o una diversa causa petendi, fondata su situazioni di fatto e premesse giuridiche non prospettate in primo grado, che importino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. (fattispecie in tema di concorrenza sleale e violazione di marchio e ragione sociale). (V 840'73, mass n 363143).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)