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Sez. 1, Sentenza n. 2244 del 06/06/1975 (Rv. 376044 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - DOMANDA PER LA CORRESPONSIONE PROVVISORIA DI UN ASSEGNO ALIMENTARE - AMMISSIBILITA - INCLUSIONE AUTOMATICA NELLA RICHIESTA DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - INAMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376044-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - DOMANDA PER LA CORRESPONSIONE PROVVISORIA DI UN ASSEGNO ALIMENTARE - AMMISSIBILITA - INCLUSIONE AUTOMATICA NELLA RICHIESTA DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - INAMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*

Nel giudizio di divorzio, e introducibile la domanda intesa ad ottenere la corresponsione di un assegno a titolo strettamente alimentare, con decorso dalla data della domanda stessa e fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio; tale domanda, peraltro, non puo ritenersi compresa nella richiesta dell'assegno di divorzio, in quanto fondata su presupposti di fatto e di diritto diversi, e va quindi avanzata in modo specifico e tempestivo, in primo grado, ostando all'ammissibilita di essa per la prima volta in appello il divieto di domande nuove in secondo grado, di cui all'art 345 cod proc civ. (V 2008/74, mass n 370270; 1990/74, mass n 370246; (V 1194/74, mass n 369240).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 433, Cod. Civ. art. 438, Cod. Civ. art. 445, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)