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Sez. 1, Sentenza n. 146 del 12/01/1988 (Rv. 456774 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI PRONUNCIATI COL RITO CAMERALE - RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456774-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI PRONUNCIATI COL RITO CAMERALE - RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

È ammissibile il ricorso straordinario per Cassazione (art. 111 cost.) contro i provvedimenti pronunciati anche col rito camerale rispetto ai quali non sia previsto alcun altro rimedio, quando essi, aventi carattere decisorio incidente su diritti soggettivi, abbiano attitudine a produrre effetti, con efficacia di giudicato, riguardo a diritti sostanziali o anche solo processuali, con la conseguenza di arrecare - ad una delle parti contrapposte - un pregiudizio definitivo ed irreparabile. (nella specie, il ricorso era stato proposto contro la decisione della Corte d'appello che aveva condannato l'i.N.P.S. a corrispondere al coniuge divorziato del pensionato deceduto la pensione di reversibilità comprensiva degli emolumenti accessori assoggettandoli alle forme di rivalutazione e perequazione automatica previste dalle vigenti Disposizioni). (V 1893/81, mass n 412577; (V 1014/81, mass n 411543; (V 1148/81, mass n 411713).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 732, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)