Sez. 1, Sentenza n. 1014 del 19/02/1981 (Rv. 411543 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - AFFIDAMENTO ED INSERIMENTO DEL MINORE NELLA FAMIGLIA LEGITTIMA DEL GENITORE NATURALE - ESECUZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - SOSPENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELLA ESECUZIONE PER MOTIVI ATTINENTI ALLA TUTELA DEL MINORE - CARATTERE PROVVISORIO - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - AFFIDAMENTO ED INSERIMENTO DEL MINORE NELLA FAMIGLIA LEGITTIMA DEL GENITORE NATURALE - ESECUZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - SOSPENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELLA ESECUZIONE PER MOTIVI ATTINENTI ALLA TUTELA DEL MINORE - CARATTERE PROVVISORIO - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione senza negare il diritto all'esecuzione forzata a norma dell'art 612 cod proc civ di un provvedimento di affidamento e di inserimento del minore nella famiglia legittima del genitore che lo ha riconosciuto, ai sensi dell'art 252 cod civ e senza risolvere questioni pregiudiziali attinenti al merito, sospenda l'esecuzione del provvedimento predetto, per motivi attinenti alla tutela del minore, ha natura provvisoria e non e impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 cost. (V 5374/80, mass n 409251).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 252 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)