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Sez. L, Ordinanza n. 11284 del 27/04/2026 (Rv. 678729-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 6, commi 2 e 3 del c.c.n.l. dei dipendenti da proprietari di fabbricati del 30 giugno 1988 - Portiere adibito a più stabili - Compenso aggiuntivo - Presupposti - Portiere di unico stabile con più ingressi non comunicanti - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678729-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di trattamento economico dei dipendenti da proprietari di fabbricati, il compenso aggiuntivo pari al 30 % del salario conglobato, previsto dall'art. 6, commi 2 e 3 del relativo c.c.n.l. del 30 giugno 1988, per il portiere addetto contemporaneamente al servizio in due stabili con ingressi non comunicanti, non può essere esteso all'ipotesi diversa di adibizione ad unico stabile con più ingressi non comunicanti, stante il tenore letterale della disposizione e la finalità, ad essa sottesa, di compensare, con una indennità aggiuntiva, avuto riguardo al maggiore aggravio lavorativo, il portiere che presta servizio per più stabili e non per più ingressi, e alla luce della espressa previsione, solo a decorrere dal c.c.n.l. del 25 maggio 1992, della spettanza del compenso aggiuntivo anche nell'ipotesi del servizio prestato in un unico stabile con più ingressi non comunicanti fra loro e non sorvegliabili da un unico posto, stabilito, peraltro, nella misura, sensibilmente inferiore, del 10% del salario minimo conglobato.

Cod. Civ. art. 1362 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/1998 art. 6, Contr. Coll. 25/05/1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)