Sez. 1, Sentenza n. 3623 del 19/01/1983 Ud. (dep. 26/04/1983) Rv. 158630 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DELLA LIBERAZIONE DELL'OSTAGGIO SENZA IL PAGAMENTO DEL RISCATTO - NOZIONE - REQUISITO DELLA SPONTANEITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DELLA LIBERAZIONE DELL'OSTAGGIO SENZA IL PAGAMENTO DEL RISCATTO - NOZIONE - REQUISITO DELLA SPONTANEITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'attenuante speciale della dissociazione prevista dal comma IV dell'art. 630 cod. pen. consiste in una vera e propria scissione della condotta di un concorrente rispetto a quella degli altri; tale comportamento, finalisticamente diretto a fare riacquistare la libertà all'ostaggio senza il pagamento del riscatto deve essere oltre che concreto ed effettivo, anche soggettivamente volontario. Non è, però, richiesta la spontaneità, in quanto scopo della legge è essenzialmente quello di favorire la liberazione dell'ostaggio senza pagamento del riscatto. (Conf mass n 155711, e ivi citate; (Conf mass n 147680, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)