Sez. 6, Sentenza n. 26119 del 09/05/2003 Ud. (dep. 18/06/2003) Rv. 228300 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Reati di cui all'art. 51 comma terzo-bis cod.proc.pen. - Mutamento della persona del giudice - Acquisizione di dichiarazioni rese avanti al giudice sostituito - Ammissibilità - Fondamento e limiti.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA
La disciplina di cui al comma primo dell'art. 190-bis cod. proc. pen. - per la quale, nei procedimenti di cui al comma terzo-bis dell'art. 51 stesso codice, l'esame dei testimoni o delle persone indicate nell'art. 210 che abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento (nel contraddittorio con la persona nei cui confronti dette dichiarazioni dovranno essere utilizzate) è ammissibile solo quando riguardi fatti diversi o sia necessario sulla base di specifiche esigenze - si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruttoria per il sopravvenuto mutamento della persona del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 51 com. 3 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)