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Sez. 1, Sentenza n. 6217 del 22/11/1980 (Rv. 409946 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PROVA EMATOLOGICA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1980-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409946-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PROVA EMATOLOGICA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*

In tema di dichiarazione giudiziale della paternita, il carattere non piu eccezionale della prova ematologica, per effetto nel nuovo testo dell'art 269 secondo comma cod civ (introdotto dall'art 113 della legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia), il quale consente 'ogni mezzò istruttorio, non implica che il giudice del merito debba necessariamente ammettere la predetta prova, anche quando dimostri di poter decidere sulla base delle risultanze processuali gia acquisite. (Conf 332/80, mass n 403718).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)