Sez. 2, Sentenza n. 47007 del 12/10/2016 Cc. (dep. 09/11/2016) Rv. 268172 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Beni appartenenti a terzi estranei al procedimento penale - Onere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di sequestro preventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, il giudice ha un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora", sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato. (In applicazione di tale principio, la Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla società scontataria di effetti cambiari, ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo di tali titoli, emessi dalla vittima di una presunta truffa in favore dell'indagato ed oggetto di successivo contratto di sconto, rilevando che era stata omessa ogni valutazione in ordine al "periculum in mora" e alla buona fede della società scontataria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1858, Cod. Civ. art. 1859, Cod. Civ. art. 1993, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)