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Sez. 3, Sentenza n. 1806 del 04/11/2008 Cc. (dep. 19/01/2009) Rv. 242262 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Sequestro preventivo non finalizzato alla confisca - Titolarità del bene a terzo estraneo al reato - Ostatività al sequestro - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242262-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicchè possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso. (In motivazione la Corte ha precisato che, in sede di confisca, prevale, invece, la tutela del diritto di proprietà del terzo incolpevole).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)