Sez. 4, Sentenza n. 32964 del 01/07/2009 Cc. (dep. 12/08/2009) Rv. 244797 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Beni appartenenti a terzi estranei - Legittimità - Condizioni - Fattispecie in tema di sequestro di veicolo per il reato di cui all'art. 186, comma settimo C.d.S..
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
Oggetto del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma primo cod. proc. pen. può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purchè esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (Principio enunciato con riferimento al sequestro preventivo di una autovettura per il reato di cui all'art. 186, comma settimo c.d.s.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)